DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA:
Art. 1) La Società Educazione Fisica Stamura Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fine di lucro, sorta ad Ancona il 26.11.1907, ha per scopo l'esercizio della attività sportiva nelle varie manifestazioni, nonché ogni altro scopo connesso/conseguente di carattere educativo e ricreativo.
La Società ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come strumento e mezzo di formazione psico fisica, morale ed etica dei Soci mediante la promozione e la gestione di attività agonistica, ricreativa e/o ogni altro tipo di attività idonea a incentivare la conoscenza e la pratica dello sport.
Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società potrà gestire e/o condurre impianti e/o attrezzature sportive, acquistare e/o condurre immobili, creare strutture proprie o utilizzare e/o gestire quelle esistenti anche in concessione demaniale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stadi, porti turistici, rimessaggi barche, palestre, centri e infrastrutture sportive in genere; per il perseguimento dello scopo sociale la Società potrà costituire e/o partecipare a strutture societarie delle quali possono far parte soggetti pubblici, privati, associazioni, enti, purché a scopo non lucrativo.
L'Associazione è apolitica. La Società espressamente accetta le norme e direttive del CONI e delle varie Federazioni cui è affiliata, secondo le disposizioni deliberate da tali Enti. E' espressamente fatto divieto:
a) distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione;
b) che il socio ottenga vantaggi patrimoniali di qualsiasi natura derivante dal suo status;
c) agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell'ambito delle stesse Federazioni Sportive cui è affiliata.
La Società è divisa in Sezioni e Sottosezioni per quante sono le attività praticate. La creazione e soppressione delle Sezioni spetta all'Assemblea sociale su proposta del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è retta dal proprio Regolamento; ogni regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo e deve rispettare quanto previsto nel presente Statuto; in caso di contrasto prevalgono le norme statutarie.
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Art. 2) La durata della Società è a tempo indeterminato.
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SEDE E COLORI SOCIALI
Art. 3) L'Associazione ha sede in Ancona, Mole Vanvitelliana – Banchina da Chio – e potrà istituire sedi secondarie.
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Art. 4) I colori della Società sono quelli del Tricolore, con la dicitura "S.E.F. STAMURA Ancona Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)" e i nastri dei colori della Città. Distintivo della Società è il guidone bianco-verde con la soprascritta "Stamura".
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PATRIMONIO O FONDO COMUNE DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 5) Costituiscono Fondo Comune della Associazione tutti i diritti patrimoniali facenti capo all'Associazione, oltre ai contributi degli Associati e ai beni immobili con questi acquistati e gli altri beni comunque pervenuti all'Ente.
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CATEGORIE DEI SOCI
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Art. 6) L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
Onorari, Benemeriti, Ordinari.
a) Sono Soci ONORARI coloro ai quali l'Assemblea Generale della Società conferisca tale qualità per particolari benemerenze sportive o civiche ed in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche sociali.
b) Sono Soci BENEMERITI coloro che con la loro munificenza hanno contribuito alla affermazione della Associazione e vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
c) Sono Soci ORDINARI coloro che dietro domanda vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e che annualmente versano la quota sociale stabilita.
Sono tassativamente esclusi i soci temporanei.
Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritto ed elettorato attivo e passivo.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione con i limiti di cui all'art. 7) e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.
I Soci possono essere anche minorenni, i quali, osservate le norme relative alla ammissione dei Soci, vengono accolti a far parte dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote come da apposito Regolamento e agli obblighi sopra specificati.
La qualifica di Socio è intrasferibile sia per atto tra vivi che "mortis causa".
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COSTITUZIONE, SOSPENSIONE, VARIAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
Art. 7) Per essere ammessi a far parte dell'Associazione bisogna farne richiesta ed è necessario:
a) non aver riportato condanne per delitto doloso o subito sanzioni definitive dalla Giustizia Sportiva;
b) accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni degli eventuali Regolamenti.
La domanda deve essere munita di firma di 2 (due) Soci effettivi non facenti parte del Consiglio Direttivo, in qualità di presentatori e corredata da autocertificato sui provvedimenti e procedimenti definitivi di condanna e di quelli in corso penali e sportivi. Per i minorenni è anche necessaria l'autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale; quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde per le sue obbligazioni verso la stessa. Il Socio minorenne e chi ne esercita la potestà genitoriale può partecipare alle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie della Associazione senza diritto di voto. Con la domanda l'aspirante Socio deve dichiarare di aver letto e attentamente esaminato lo Statuto e i Regolamenti sezionali vigenti, di obbligarsi a rispettarli e assumere incondizionatamente tutti i doveri e impegni di Socio da essi derivanti.
In caso di accettazione della domanda il richiedente è Socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato per intero la quota sociale. Le quote sono annue, definitivamente acquisite dall'Associazione, intrasmissibili in caso di morte del Socio; la quota o contributo associativo potrà essere restituita senza rivalutazione agli aventi diritto.
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Art. 8) L'elenco dei Soci dovrà essere sempre esposto nella Sede Sociale, in locali che garantiscano la privacy, affinché i Soci stessi possano prenderne visione. Tutti i Soci (Onorari – Benemeriti – Ordinari) hanno parità di diritti e doveri.
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Art. 9) Le ammissioni sono di esclusiva e insindacabile competenza del Consiglio Direttivo della Associazione il quale prende le opportune deliberazioni motivate.
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Art. 10) Il Socio che non osservi lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o, comunque, nuoccia con il suo comportamento al buon nome della Associazione, si rende responsabile di infrazioni disciplinari punite ai sensi dell'art. 43) del presente Statuto. Il Socio ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri entro il termine stabilito dal successivo art. 38).
Le eventuali violazioni disciplinari possono essere perseguite d'ufficio dal Consiglio Direttivo.
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Art. 11) Il rapporto sociale si estingue:
a) con la morte del Socio;
b) con le dimissioni del Socio stesso;
c) con la radiazione del Socio per morosità nel pagamento delle quote sociali;
d) con l'espulsione.
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Art. 12) I Soci che intendono dimettersi dovranno manifestare questa loro volontà inviando una lettera di dimissioni che dovrà improrogabilmente essere fatta pervenire entro il 30 novembre dell'anno di pertinenza; il mancato invio della lettera di dimissioni entro il termine suddetto è espressione della volontà del Socio di proseguire a far parte della Associazione.
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Art. 13) Il Socio moroso nel pagamento della quota associativa per un periodo superiore a gg. 30 (trenta) decorrente dal 31.12. dell'anno precedente (per i "richiedenti" decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione della domanda associativa), che non abbia fatto pervenire la lettera di dimissioni nelle forme e nei termini di cui all'art. 12) e non adempia al pagamento entro gg. 15 (quindici) dalla ricezione del formale invito fattogli pervenire dal Presidente della Società con lettera raccomandata r.r. o comunque entro il 28.02 dell'anno scaduto, è radiato per morosità dall'Albo dei Soci con provvedimento del Consiglio Direttivo. Il Socio che sia in regola con la quota sociale ma sia moroso nel pagamento di quanto previsto dai Regolamenti generali e/o sezionali perde automaticamente il diritto alla partecipazione alle attività e ai benefici previsti e regolamentati da questi ultimi, con le ulteriori conseguenze che sono ivi previste. Per i rapporti regolati da contratti si richiamano le sanzioni ivi indicate.
E' diritto della Società agire nei confronti dei Soci morosi a qualsiasi titolo per il recupero coattivo di quanto dovuto.
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Art. 14) I Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, Ordinari, Benemeriti e Onorari hanno diritto a partecipare alla vita della Associazione e definirne gli indirizzi mediante il singolo voto espresso in Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria e concorrere alla elezione per le cariche sociali.
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Art. 15) Ad ogni Socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari e al godimento di eventuali vantaggi offerti dall'Associazione; i Soci sono tenuti al rispetto delle risoluzioni adottate dagli Organi societari nonché al rispetto delle norme statutarie, regolamentari e contrattuali della S.E.F. Stamura.
Gli atleti maggiorenni e minorenni che svolgono attività con i colori della S.E.F. Stamura dovranno essere Soci.
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Art. 16) Le tasse di ammissione, le quote sezionali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali saranno invece fissate dall'Assemblea.
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Art. 17) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Società.
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Art. 18) Sono Organi ordinari dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente dell'Associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 19) l'Assemblea Generale dei Soci è sovrana per quanto attiene tutti gli atti di indirizzo generale, alla stessa competono le decisioni su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono attribuiti al Consiglio Direttivo.
Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria ha luogo: entro 3 (tre) mesi dalla fine di ogni anno per l'approvazione del rendiconto e dei bilanci presentati dal Consiglio Direttivo, nonché per quanto previsto dall'art. 20) e ogni tre (tre) anni per le elezioni delle cariche sociali.
L'Assemblea Ordinaria ha luogo inoltre:
a) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) quando 1/5 (un quinto) almeno dei Soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
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Art. 20) La convocazione dei Soci per le Assemblee sarà fatta con lettera semplice, posta elettronica, fax e con affissione nelle bacheche delle sedi sociali. L'avviso per le Assemblee Ordinarie dovrà essere inviato e affisso almeno 15 (quindici) giorni prima e per le Assemblee Straordinarie almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata prima di 3 (tre) ore. Negli stessi termini e per la stessa durata dovranno restare depositati presso la Segreteria del sodalizio, a disposizione dei Soci che volessero esaminarli, i bilanci ed eventuali altri documenti sui quali, secondo l'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a deliberare.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle Assemblee Ordinarie e della Assemblea Straordinaria richiesta dai Soci entro 30 (trenta) giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Sindaci Revisori. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, nei successivi 15 (quindici) giorni dal Collegio dei Sindaci Revisori.
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Art. 21) Alle Assemblee possono intervenire con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in pari col pagamento delle quote sociali.
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Art. 22) L'Assemblea Ordinaria annuale ha per oggetto:
a) la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione tecnico-sportiva e amministrativa del Consiglio Direttivo;
b) la discussione e la decisione di ogni altro argomento di ordinaria amministrazione all'ordine del giorno;
c) l'elezione delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio del Probiviri) alla loro scadenza.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulla approvazione e modificazione dello Statuto, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di sua liquidazione.
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Art. 23) Validità assembleare.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad UN voto.
In sede di Assemblea Ordinaria e Straordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di n. 1 (una) delega per ogni Socio.
L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, quando sono presenti almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti – salva in ogni caso le previsioni dei successivi artt. 25) e 44).
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Art. 24) L'Assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci e che procede subito alla elezione per alzata di mano dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario (tale ultima nomina non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio). Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si redigerà apposito verbale che firmato dal Presidente e dal Segretario verrà conservato tra gli atti della Società in apposito Libro.
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Art. 25) Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria concernenti le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci i quali siano intervenuti in proprio o per delega, con il limite di delega di cui sopra (art. 23). Tutte le deliberazioni debbono trovare riscontro nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; esse vanno trascritte nell'apposito Libro e pubblicate mediante affissione di copia conforme del verbale per la durata di gg. 30 (trenta) nelle bacheche della Sede Sociale.
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Art. 26) Le votazioni dell'Assemblea avverranno, a scelta del Presidente dell'Assemblea: per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Il voto dovrà essere manifestato per appello nominale o con voto segreto, nelle seguenti materie:
- modifiche statutarie;
- costituzione o soppressione di Sezioni sportive;
- elezioni cariche sociali;
- determinazione quote associative;
- scioglimento della Associazione.
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Art. 27) La candidatura alle cariche sociali, su richiesta di almeno 30 (trenta) Soci, sarà preceduta dalla nomina di una Commissione Elettorale composta di 3 (tre) Soci, che hanno ricoperto in passato cariche sociali, la quale provvederà a ricevere e regolamentare liste o nomi di candidati proposti da gruppi di almeno 20 (venti) Soci ciascuno.
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LE SEZIONI
Art. 28) Le Sezioni previste dall'art. 1) che precede, sono organizzate nel modo che segue:
- Assemblea Sezionale, a cui fanno parte i Soci iscritti alla singola Sezione;
- il Consiglio Sezionale composto da almeno 5 (cinque) Soci all'interno del quale viene nominato il Capo Sezione.
Spetta all'Assemblea Sezionale nelle sedute ordinarie discutere e approvare l'attività sportiva sezionale e la nomina delle cariche sezionali; gli eletti alle cariche sezionali saranno in carica per lo stesso periodo degli eletti alle cariche sociali.
Al Consiglio Sezionale compete l'organizzazione e la gestione dell'attività sportiva sezionale.
L'elenco degli eletti alle cariche sezionali dovrà essere inviato entro e non oltre 8 (otto) giorni al Consiglio Direttivo della Associazione.
Il Capo Sezione dovrà inviare al Consiglio Direttivo della Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea Ordinaria della Associazione, il resoconto della attività sportiva della Sezione, le proposte per l'attività sportiva futura, il preventivo economico finanziario della attività sezionale.
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PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 29) Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e firma le deliberazioni; firma il preventivo e il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei Soci; vista di regola la corrispondenza; dichiara aperte le Assemblee. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 30) L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) Consiglieri eletti esclusivamente tra i Soci a norma degli artt. 19), 22) e 27) del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo dura in carica TRE anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno:
a) il Presidente dell'Associazione;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
che formano la Giunta Esecutiva.
Nel caso di dimissioni, rinuncia, recesso e in ogni altro caso in cui si renda necessaria la ricostituzione del numero dei Consiglieri si potrà attingere, per un numero massimo di 3 (tre) Consiglieri, in cooptazione, nell'ordine dell'elenco dei non eletti all'ultima Assemblea.
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Art. 31) La Giunta Esecutiva metterà in atto le decisioni del Consiglio Direttivo, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e, in eccezionali casi di comprovata urgenza, delibererà con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre alla ratifica di questo le proprie deliberazioni entro 3 (tre) giorni.
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Art. 32) Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti l'ordinaria gestione dell'Associazione, quali a titolo esemplificativo:
a) le domande di ammissione dei Soci;
b) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) le attribuzioni di cui al precedente art. 16);
d) il funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo della Associazione;
e) il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;
f) la gestione degli impianti, attrezzature, strutture proprie o in concessione;
g) le deliberazioni sui rimborsi spese agli atleti e istruttori; la nomina degli allenatori e istruttori fissandone il compenso;
h) la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
i) la redazione e approvazione degli eventuali Regolamenti di disciplina, Regolamenti organizzativi e dei Contratti;
j) il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento dell'Associazione;
k) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
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Art. 33) Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare con voto consultivo, i Capi Sezione.
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 5 (cinque) riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio e la ratifica dei provvedimenti della Giunta Esecutiva, verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito Libro sociale dal Segretario. Non sono ammesse deleghe per il voto.
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Art. 34) Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti dall'Assemblea si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo; i consiglieri rimasti in carica dovranno entro 60 (sessanta) giorni convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; nel frattempo potranno essere compiuti solo gli atti di ordinaria amministrazione.
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Art. 35) Le norme di cui sopra valgono anche per i Consigli Sezionali, per quanto applicabili.
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IL SEGRETARIO
Art. 36) Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei Libri delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e di quelli dei Soci, trasmette gli inviti per le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Sociali, provvede a tenere i rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti. In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti dal Consigliere più giovane.
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COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 37) L'Assemblea Ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Possono essere anche non Soci. I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di cui all'art. 17) del presente Statuto.
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 38) L'Assemblea Ordinaria nomina il Collegio dei Probiviri, che dura in carica 3 (tre) anni e i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il Collegio dei Probiviri, che nomina nel proprio seno il Presidente, assume le funzioni di esaminare e decidere in seconda istanza, su ricorso dei Soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare. Detti provvedimenti sono sempre esecutivi ma la loro esecutività potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri su richiesta dell'interessato. Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato alla Segreteria della Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare all'interessato.
Il Collegio dei Probiviri darà notizia del ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di 15 (quindici) giorni, concedendo allo stesso il termine di giorni 30 (trenta) per eventuali deduzioni. Entro i successivi 30 (trenta) giorni verrà fissata l'udienza avanti il Collegio dei Probiviri nel corso della quale il ricorrente e un componente del Consiglio Direttivo avranno diritto di presenziare e di farsi assistere da un soggetto terzo. Terminata l'eventuale istruttoria richiesta, le deliberazioni motivate del Collegio dei Probiviri dovranno essere rese note e comunicate agli interessati e al Consiglio Direttivo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni. Il dispositivo delle deliberazioni sarà affisso nella Sede Sociale per un tempo di 30 (trenta) giorni.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO
Art. 39) Qualora il Consiglio Direttivo si renda dimissionario e quando non sia possibile nominarne uno nuovo, l'Assemblea Straordinaria indetta su richiesta di almeno 15 (quindici) Soci, può nominare un Commissario Straordinario.
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Art. 40) Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra non Soci e dura in carica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, salvo che una successiva Assemblea non stabilisca una proroga. Avrà i poteri e gli obblighi spettanti al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo.
Il Commissario Straordinario, prima della scadenza del suo mandato, dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Commissario Straordinario è tenuto, alla fine del mandato, a redigere il rendiconto del periodo Commissariale. Per l'incarico Commissariale si applicano i principi di cui all'art. 17).
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BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO ANNUALE
Art. 41) La gestione sociale ha inizio al primo Gennaio di ogni anno e termina il 31 (trentuno) Dicembre.
Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.
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Art. 42) Il Consiglio Direttivo dovrà depositare presso la Segreteria dell'Associazione il bilancio di previsione e il rendiconto con i relativi allegati nei termini di cui al precedente art. 20), consentendone l'esame a tutti quei Soci che lo richiedono.
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SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 43) Al Socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell'esercizio dei diritti di Socio per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
c) espulsione e/o radiazione.
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SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 44) Nel caso di scioglimento dell'Associazione la delibera assembleare relativa da adottarsi con convocazione di Assemblea Straordinaria, dovrà ritenersi valida ed efficace con l'approvazione della maggioranza rappresentante almeno i ¾ (tre quarti) degli Associati.
L'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione nominando una Commissione di Liquidatori, composta dai seguenti membri:
- il Presidente dell'Associazione;
- n. 2 (due) componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, secondo la delibera assembleare assunta contestualmente alla delibera di liquidazione, ad altra associazione sportiva dilettantistica avente finalità statutarie analoghe, ovvero alle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza, sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 23.12.1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 45) Le norme del presente Statuto possono essere integrate da Regolamenti e/o Contratti predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi statutari. In ipotesi di contrasto prevarranno le disposizioni statutarie.
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Art. 46) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme vigenti delle Federazioni Nazionali alle quali l'Associazione è affiliata.
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Art. 47) Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Associazione convocata per l'esame, fatta eccezione per le disposizioni relativi alla durata delle cariche sociali di cui agli artt. 30), 37) e 38), che entreranno in vigore a decorrere dalla cessazione degli attuali Organi associativi per scadenza naturale o nell'ipotesi di scioglimento anticipato, per ogni motivo e causa statutariamente previsti.
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Statuto approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria della S.E.F. Stamura A.S.D. tenutasi in Ancona presso la Sede Sociale in data 26 marzo 2011.