REGOLAMENTO PER
ASSEGNAZIONE ORMEGGI
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La S.E.F. STAMURA, nei limiti e con le modalità sotto elencate, compatibilmente e nell’ambito dei provvedimenti e le autorizzazioni provenienti dalle Autorità competenti,
AUTORIZZA
a che presso i propri locali sociali e le banchine in uso-concessione, siano ricoverate-ormeggiate le sole imbarcazioni dei Soci che ne facciano richiesta, nel rispetto delle seguenti
MODALITA’ E CONDIZIONI
1) I Soci dovranno presentare richiesta scritta corredata dei dati identificativi della imbarcazione-natante, di tutti i suoi proprietari-caratisti, del titolo di proprietà o del legittimo possesso, di ogni altra indicazione (lunghezza f.t., larghezza al baglio max, pescaggio, stazza, ecc..) insindacabilmente richiesta dal Consiglio Direttivo (nel prosieguo semplicemente C.D.), utile per la sua individuazione, identificazione ed inserimento nel “PIANO ORMEGGI”; oltre che, per le IMBARCAZIONI anche copia della licenza di navigazione valida e comunque non scadente nel periodo per il quale è richiesta l’autorizzazione all’ormeggio. La presentazione di una richiesta priva dei requisiti richiesti o anche solo parzialmente completa e/o infedele, determinerà la automatica reiezione, o, se già concessa, la immediata revoca dell’autorizzazione senza alcun altra formalità. La richiesta dovrà contenere anche la dichiarazione che il richiedente ha preso attenta visione del presente regolamento, di conoscerlo e di volervisi assoggettare nulla escluso ed eccettuato. La omissione di questa dichiarazione renderà inaccoglibile la richiesta con le conseguenze previste dai successivi artt. 4) e 5);
2) Non saranno prese in considerazione le richieste relative ad imbarcazioni che per almeno i 3/4 (tre quarti) non siano di proprietà di Soci del sodalizio. In caso di più proprietari-caratisti la richiesta dovrà essere sottoscritta dal Socio (o congiuntamente dai Soci) che sia(no) intestatario(i) di almeno i 2/3 (due terzi) della proprietà-possesso. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo art. 28);
3) La richiesta, in duplice copia, dovrà essere tassativamente presentata al C.D. della Società nel periodo temporale ricompreso tra il 15 Novembre e il 15 Dicembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo. Quale data di presentazione, se la richiesta sarà effettuata a mezzo lettera r.r., farà fede quella della sua ricezione presso la Segreteria sociale; mentre se presentata direttamente, farà fede quella di protocollo che sarà apposta dalla Segreteria sull’originale della richiesta. Il richiedente potrà ottenere una copia vistata con l’indicazione della data di deposito. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla contestuale prova del versamento di un deposito cauzionale pari ad €. 200,00 (duecento) in favore della Società;
4) All’esame della domanda provvede il C.D. o un suo delegato. Contro il provvedimento di rigetto può essere richiesto il riesame da proporsi con atto scritto e motivato indirizzato al C.D. nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 24). Il provvedimento conseguente non sarà impugnabile. Alla reiezione della richiesta di riesame consegue automaticamente la perdita della cauzione versata ai sensi dell’art. 3) del presente Regolamento. L’accoglimento della richiesta è subordinata alla disponibilità di posti ormeggio idonei in banchina e/o a terra in aree/spazi di pertinenza della Società;
5) In caso di mancato accoglimento della richiesta, la somma versata a norma dell’art. 3) sarà rimborsata al richiedente che non ritenesse di reiterare la richiesta di ormeggio per il futuro. Tale rimborso avverrà senza interessi e dopo la data del 31 Marzo dell’anno successivo dalla data di presentazione della domanda. Nella ipotesi in cui la richiesta fosse respinta a seguito di riesame per ragioni attinenti ad irregolarità e/o incompletezza e/o infedeltà, la somma versata ex art. 3) verrà definitivamente incamerata dalla Società;
6) A parità di data nella presentazione delle richieste di ormeggio, costituiranno TITOLI DI PREFERENZA:
a) l’anzianità di appartenenza del Socio al sodalizio. Se, ai sensi dell’art. 2) i sottoscrittori fossero più di uno, sarà presa in considerazione la data di iscrizione di quello tra essi anagraficamente più giovane;
b) l’essere la richiesta formulata per imbarcazioni a vela e, in questo ambito, l’avere il richiedente partecipato assiduamente alle manifestazioni sportive nazionali, regionali, locali o di circolo;
c) l’avere il richiedente già presentato analoghe richieste non accolte per indisponibilità di spazi idonei. A tal fine presso la Segreteria della Società viene custodito un apposito registro su cui vengono annotate ed allegate le richieste di assegnazione degli spazi/ormeggi secondo l’ordine progressivo di ricezione;
7) Il C.D. ha diritto di riservare l’assegnazione di alcuni posti ormeggio e le motivazioni di ciascuna di queste assegnazioni verrà comunicata mediante affissione all’Albo della Società;
8) Di norma non verranno autorizzati ormeggi a mare alle imbarcazioni-natanti facilmente alabili e/o autovuotanti. Per queste ultime la Società - nei limiti degli spazi di cui potrà disporre - metterà a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta con le stesse modalità e priorità di cui ai pregressi artt. 1), 2), 3) e 6), altri impianti e luoghi ritenuti idonei;
9) Il C.D. darà comunicazione al richiedente dell’accoglimento o del rigetto della richiesta di ormeggio entro il 15 Gennaio dell’anno successivo. E’ espressamente riconosciuto alla Società il diritto di effettuare controlli periodici, a campione o casuali, al fine di accertare il perdurare dei requisiti quali presupposto della assegnazione. Il Socio è tenuto a fornire in ogni momento ed a semplice richiesta, i titoli comprovanti la proprietà, il possesso, la disponibilità e l’uso a qualsivoglia ragione della imbarcazione-natante per la quale ha formulato la richiesta di assegnazione dell’ormeggio. La mancata presentazione della documentazione ai fini di cui sopra nel termine di gg. 15 (quindici) dalla richiesta rivolta al Socio in forma scritta, determinerà la revoca automatica dell’autorizzazione con le conseguenze previste nel presente articolo e in quello n. 5). In questo ed in ogni altra ipotesi di REVOCA, ove l’imbarcazione-natante non venisse rimossa entro e non oltre gg. 10 (dieci) successivi alla data di comunicazione del provvedimento - fatto salvo il diritto della Società di provvedervi autonomamente senza responsabilità alcuna a spese e rischio dell’inadempiente - la Società avrà diritto ad ottenere il pagamento di una somma:
- di €. 50,00 (cinquanta) giornaliere a titolo di penale per imbarcazioni-natanti di lunghezza f.t. inferiore a mt 08,00;
- di €. 80,00 (ottanta) per imbarcazioni di qualunque genere li lunghezza f.t. da mt 08,00 fino a mt 11,49;
- di €. 100,00 (cento) per imbarcazioni di lunghezza f.t. superiori a mt 11,49. Sono fatti salvi i maggiori danni e le spese accessorie (alaggio, trasporto, deposito, custodia, ecc..);
10) Nel caso di accoglimento della richiesta di assegnazione, il Socio entro il termine perentorio di gg. 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione, dovrà:
- dare riscontro scritto manifestando e confermando la volontà di voler utilizzare l’ormeggio/spazio concessogli, e dovrà:
- provvedere al versamento di quanto dovuto nelle forme e termini di seguito specificati agli artt. 14) e 22) del presente Regolamento. La somma versata ai sensi dell’art. 3) verrà dedotta dall’importo dovuto. L’omesso anche parziale versamento delle somme di cui agli artt. 3), 14) e 22) nei termini indicati nel presente regolamento sarà causa di revoca immediata ed automatica dell’autorizzazione. L’uso dell’ormeggio/spazio non potrà aver luogo od occupato fin tanto che il richiedente non abbia adempiuto agli obblighi previsti a suo carico. Ove tale utilizzazione ed occupazione fosse comunque avvenuta e alla stessa conseguisse la revoca, varranno le penali previste al precedente art. 9);
11) In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Socio che conservasse l’interesse all’assegnazione per gli anni successivi, dovrà reiterarla annualmente nelle forme indicate all’art. 3), facendo espresso richiamo alla richiesta e al versamento precedenti. Ove la richiesta non fosse reiterata o il deposito cauzionale ritirato, il Socio perderà i diritti derivanti dall’inserimento nella graduatoria di cui al precedente art. 6). Il Socio predetto si intenderà come rinunciatario all’assegnazione dell’ormeggio/spazio ed avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi dell’art. 3). Identica conseguenza graverà su chi reiterasse la richiesta tardivamente o la allegasse incompleta, in questo caso e per quanto attiene il deposito cauzionale, opererà il disposto di cui precedente art. 5);
12) L’autorizzazione all’ormeggio avrà durata fino al 31 Dicembre dell’anno di pertinenza. Tuttavia:
- l’assegnatario dovrà comunicare l’eventuale disdetta a mezzo idonea comunicazione scritta che dovrà pervenire presso la Segreteria della Società entro e non oltre il 30 Novembre dell’anno di pertinenza.
- il suo mancato invio equivale ad espressa richiesta di rinnovo per uguale periodo temporale;
13) Qualora l’autorizzazione si rinnovi ai sensi dell’art. precedente (12) il Socio, a pena di decadenza, dovrà rispettare tutti gli adempimenti indicati al seguente art. 14);
14) Il versamento del contributo annuale, del deposito cauzionale, delle quote sociali dei Soci proprietari-caratisti delle imbarcazioni-natanti (al netto delle eventualmente somme corrisposte a termini dell’art. 3) dovranno avvenire entro il 31 Gennaio dell’anno di pertinenza dell’autorizzazione concessa o rinnovata. Il mancato pagamento di quanto sopra nel termine indicato nel capoverso che precede, comporterà l’applicazione di un sovrapprezzo pari al 25% delle somme scadute. Ove il richiedente non vi provvedesse entro il 31 Marzo di ciascun anno di pertinenza, l’autorizzazione concessa sarà revocata automaticamente e sulle somme comunque dovute graveranno gli interessi convenzionali pari al 10% su base annua. Il richiedente autorizza espressamente ed irrevocabilmente la Società, senza responsabilità alcuna a carico di quest’ultima, alla rimozione dell’imbarcazione-natante secondo tutto quanto previsto dal precedente art. 9) in tema di revoca;
15) L’autorizzazione all’ormeggio è strettamente personale. L’alienazione anche parziale dell’imbarcazione-natante (e/o dei suoi carati) oltre il limite previsto al precedente art. 2) non comporta il trasferimento in favore dell’acquirente della autorizzazione all’ormeggio. Qualora detto acquirente sia già Socio della S.E.F. STAMURA, potrà presentare una richiesta nei modi e termini indicati nel presente Regolamento, il cui accoglimento è soggetto al rispetto delle norme/adempimenti previsti. In caso di vendita della imbarcazione-natante o dei suoi carati in misura superiore al 25% dell’intero, il Socio è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta al C.D..In tal caso la revoca dell’autorizzazione all’uso dell’ormeggio opererà di diritto allo spirare dell’anno di competenza. Scaduto detto periodo temporale, si applicheranno le disposizioni di cui al pregresso art. 9) in tema di revoca, senza necessità di ulteriori comunicazioni. In difetto di rimozione spontanea dell’imbarcazione oltre i termini indicati nel ridetto art. 9), opereranno le disposizioni ivi previste;
16) E’ fatto assoluto divieto all’assegnatario di sostituire all’ormeggio/spazio assentito l’imbarcazione-natante autorizzata con altra senza la preventiva autorizzazione del C.D.. Il Socio dovrà presentare preventiva richiesta scritta secondo le presenti disposizioni regolamentari. L’autorizzazione sarà concessa solo dopo verificata la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, la compatibilità della nuova imbarcazione-natante con l’ormeggio/spazio assegnato e l’aver il Socio provveduto al pagamento delle maggiori quote, cauzioni e quanto altro dovuto, il tutto secondo le previsioni del presente Regolamento. Ove la nuova imbarcazione-natante fosse di ingombri inferiori (lunghezza f.t., larghezza al baglio max, pescaggio, stazza, ecc..) non potranno essere pretese per l’anno di competenza autorizzativo dell’ormeggio/spazio, somme in restituzione. Ove la lunghezza f.t., la larghezza al baglio max, il pescaggio o comunque la tipologia della nuova imbarcazione-natante fosse incompatibile con lo spazio occupato da quella precedente, il Socio perderà il diritto all’ormeggio e dovrà formulare una nuova richiesta nelle forme, termini, e con le conseguenze previsti dal presente Regolamento. E’ espressamente vietata la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo o ragione dell’autorizzazione. E’ altresì espressamente vietato lo scambio di ormeggi/spazi tra assegnatari. Il C.D. tuttavia per specifici motivi e previa richiesta scritta, potrà consentire lo scambio. La richiesta a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata congiuntamente dagli interessati ed indicare espressamente le ragioni che la giustificano. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente capo determinerà la revoca automatica ed immediata delle autorizzazioni e l’applicazione di quanto previsto all’art. 9) del presente Regolamento. Il C.D. potrà adottare e disporre per comprovate esigenze tecniche e di sicurezza delle imbarcazioni, modifiche nell’assegnazione degli ormeggi/spazi precedentemente assentiti garantendo comunque il medesimo standard di sicurezza e fruibilità dell’ormeggio/spazio pregresso, con costi di trasferimento interamente a carico della Società.
La Società è facoltizzata a chiedere ed ottenere lo spostamento provvisorio dell’imbarcazione dei Soci in occasione di manifestazioni veliche e/o nautiche organizzate dal Sodalizio o da questo partecipate con il solo obbligo per la Società di comunicare ai Soci lo spostamento delle proprie imbarcazioni con in preavviso di gg. 15 e contestualmente indicare al Socio stesso il sito del nuovo ormeggio provvisorio cui l’imbarcazione dovrà essere allocata;
17) Il Socio autorizzato all’ormeggio è tenuto a provvedere a suo rischio e spese, a:
- installare, porre in opera (e rimuovere) adeguato ormeggio della propria imbarcazione-natante garantendo la sicurezza assoluta dell’ormeggio stesso adeguandolo alle caratteristiche tecniche della propria imbarcazione-natante;
- adoperarsi perché l’imbarcazione-natante sia in regola con le disposizioni normative vigenti ed assicurata per la r.c. verso terzi, ove previsto;
- dotare la propria imbarcazione-natante di adeguati strumenti parafianchi in perfetto stato manutentivo ed inidonei ad arrecare pregiudizio alla fiancata delle imbarcazioni-natanti viciniori;
- assumere ogni altro accorgimento atto a non arrecare comunque danni a terzi e/o alle attrezzature e strutture societarie. Nella attuazione di tali disposizioni il Socio assegnatario dovrà occupare il minor spazio possibile e comunque uniformarsi alle disposizioni che la Società dovesse impartire per un più razionale e sicuro sfruttamento degli spazi. Il Socio è tenuto a rispondere di ogni e qualsiasi danno arrecato alla Società, agli altri soci ed a terzi comunque connessi all’uso dell’ormeggio/spazio. In ogni caso la definitiva posizionatura dell’ormeggio a prua e a poppa della imbarcazione-natante, dovrà PREVENTIVAMENTE essere verificata come idonea e congrua dal personale all’uopo incaricato dalla Società. In ipotesi in cui detto personale dovesse ritenere tecnicamente non adeguato per la sicurezza generale l’ormeggio approntato ( inidoneità delle catene, dei pendini, delle cime di ritenuta, delle gallocce, dei golfari, delle bitte, boe, ecc..) sarà esclusa la possibilità dell’ormeggio della imbarcazione, fino a quando l‘ormeggio stesso non sia considerato idoneo ad ogni effetto dal predetto personale di banchina. E’ fatto obbligo ai Soci assegnatari dell’ormeggio e/o autorizzati all’ormeggio stesso, di verificare ogni biennio decorrente dalla prima assegnazione e/o autorizzazione il perfetto stato manutentivo e la perfetta efficacia del materiale di ormeggio (corpi morti, catene, pendini, cime di ritenuta, ecc….) di loro proprietà esclusiva, e ciò o direttamente avvalendosi di proprie Ditte o personale qualificato, ovvero richiedendo alla Società la indicazione di Ditte convenzionate o di gradimento della Società stessa. In ogni ipotesi i Soci assegnatari e/o utilizzatori saranno tenuti ad esibire certificazione attestante la perfetta tenuta del loro materiale di ormeggio con la precisa identificazione della Ditta e/o del privato che ha espletato i relativi controlli ed eventuali interventi.
In ipotesi di necessario intervento tecnico per garantire la piena sicurezza delle attrezzature di ormeggio, i relativi costi saranno a totale ed esclusivo carico del Socio assegnatario e/o utilizzatore del relativo posto barca. In ipotesi di inadempimento alla verifica biennale di cui sopra e alla allegazione della relativa certificazione tecnica, il Socio inadempiente perderà il diritto alla assegnazione e/o autorizzazione del posto barca attribuitogli che gli verrà formalmente revocato con provvedimento del Consiglio Direttivo della Società.
18) I Soci cui è stata conferita l’autorizzazione all’ormeggio/spazio presso le sedi sociali, sono tenuti a svolgere attività sportiva esclusivamente sotto i colori sociali (salva espressa deroga scritta rilasciata dal C.D.) e a collaborare a tali attività ove ciò fosse richiesto dalla Società. I Soci che parteciperanno alle attività sportive organizzate e non dalla Società, ovvero forniranno la loro opera fattiva per la miglior riuscita delle iniziative societarie, si vedranno riconosciuta ad insindacabile giudizio del C.D. una riduzione sul costo annuo dell’ormeggio/spazio detenuto. Il Socio assegnatario dell’ormeggio/spazio dovrà inoltre comunicare tempestivamente al personale di banchina designato dalla Società, eventuali rilasci temporanei dell’ormeggio/spazio assegnato, e ciò per periodi superiori a gg. 4 (quattro) per qualsiasi suo scopo o finalità (crociera, rimessaggio in terra, esecuzione lavori sulla imbarcazione, ecc..). In tali periodo di rilascio spontaneo dell’ormeggio/spazio, la Società è facoltizzata all’uso diretto e fruizione dell’ormeggio/spazio assegnato. In ipotesi di mancata comunicazione del rilascio predetto o nella ipotesi in cui l’ormeggio/spazio risultasse continuativamente non occupato per un tempo superiore a 4 (quattro) giorni, la Società potrà parimenti usufruire direttamente del predetto ormeggio/spazio per proprie necessità e finalità sociali. Fermo quanto previsto dal successivo art. 20);
19) La Società si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione all’ormeggio/spazio in caso di violazione delle presenti norme regolamentari o in caso di altre gravi mancanze commesse dal Socio in violazione delle norme statutarie o di altra disposizione regolamentare vigente;
20) Al di fuori di quanto previsto al precedente art. 18), la Società può disporre a suo insindacabile giudizio la revoca, con le modalità stabilite dall’art. 9), dell’ormeggio/spazio assegnato e NON USUFRUITO, e ciò indipendentemente dall’avvenuto pagamento del dovuto. Il mancato uso dell’ormeggio senza giustificato motivo per la durata di un anno di pertinenza, sarà causa di automatica revoca della autorizzazione già concessa;
21) L’assegnazione ai richiedenti di ormeggi/spazi a mare o in terra esclude espressamente l’automatica guardiania, sorveglianza e/o custodia delle imbarcazioni-natanti e dei loro accessori ovunque fossero ricoverati. La Società non sarà mai tenta a risarcire i danni eventualmente sofferti dal Socio in occasione o in dipendenza dell’ormeggio/spazio/rimessaggio o deposito qualunque ne sia la causa;
22) Ogni nuovo assegnatario di ormeggio/spazio dovrà versare alla Società un contributo di ammissione a fondo perduto di misura pari al 50% di quello annuo normalmente dovuto per l’ormeggio della propria imbarcazione-natante. I criteri per la determinazione dei contributi di ormeggio e la loro misura verranno fissati dal C.D. di anno in anno, entro il 30 Ottobre dell’anno precedente. In difetto si intenderanno confermati quelli attualmente in vigore. Le nuove tariffe saranno rese note mediante affissione all’Albo societario;
23) La Società, nei limiti degli spazi disponibili, concede l’ormeggio temporaneo ad eventuali Ospiti e a coloro che fossero obbligati alla sosta per avaria o condizioni meteo-marine che rendessero pericolosa la navigazione. Il C.D. determinerà annualmente gli importi dovuti a titolo di rimborso forfettario delle spese per i servizi resi.
Gli Ospiti dovranno, all’atto dell’attracco della loro imbarcazione presso le banchine societarie, esibire al personale delegato dalla Società la licenza di navigazione che verrà annotata in apposito registro custodito dal personale predetto; dovranno altresì esibire i documenti identificativi di tutti i componenti l’equipaggio e/o di tutti gli ospiti imbarcati. Gli Ospiti dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante che l’imbarcazione è assicurata per la r.c. verso terzi, in regola con la vigente normativa in tema di navigazione marittima da diporto. Gli Ospiti dichiareranno di esonerare la Società da responsabilità comunque connesse all’uso dell’ormeggio, la custodia, l’uso delle attrezzature sociali e quant’altro. Identica dichiarazione dovrà essere rilasciata da coloro che fossero precariamente autorizzati ad ormeggiare e/o sostare presso le banchine e gli spazi societari in occasione di eventi e manifestazioni sportive. Il presente ultimo capoverso non si applica in occasione di regate e manifestazioni organizzate dalla Società o alla cui organizzazione la Società ha aderito;
24) In caso di controversie, di contestazioni sull’applicazione ed interpretazione del presente Regolamento e comunque per tutto quanto fosse ad esso connesso, la decisione è demandata al C.D. della Società. Essa conseguirà alla presentazione di un ricorso motivato - previa audizione se espressamente richiesta - e sarà pronunciata, sentiti i Probi Viri, a maggioranza dei Consiglieri presenti purchè il loro numero non sia inferiore a 5 (cinque). Non è consentito farsi rappresentare al reclamante che chieda di essere sentito personalmente. Condizione di procedibilità del ricorso è che esso sia accompagnato dalla prova del versamento della somma di €. 200,00 (duecento) in favore della Società. Il ricorso, in carta semplice e in sette copie, dovrà essere presentato nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dal giorno in cui si è verificato il fatto che vi ha dato causa. Le decisioni sono inappellabili e l’accoglimento del ricorso darà diritto al rimborso della cauzione versata;
25) I Soci che a seguito di richiesta scritta fossero autorizzati dal C.D. all’uso temporaneo di ormeggi provvisori, dovranno poi lasciarli liberi entro e non oltre i giorno loro indicato. In difetto saranno applicate nei loro confronti le previsioni di cui all’art. 9) del presente Regolamento. I costi giornalieri in ipotesi di assegnazione provvisoria saranno stabiliti di volta in volta dal C.D. e comunicati preventivamente al Socio richiedente;
26) Il presente Regolamento potrà essere integrato ed aggiornato da ogni altra disposizione che il C.D. dovesse adottare e che sarà comunque resa pubblica mediante affissione sull’Albo societario;
27) I Soci già assegnatari o quelli che si trovassero inseriti nelle liste di attesa per ottenere l’assegnazione di ormeggi/spazi, hanno tempo gg. 60 (sessanta ) - decorrenti dalla data della sua affissione nell’Albo societario - per prendere attenta visione del presente Regolamento che, decorso detto periodo, si dovrà ritenuto comunque ben conosciuto e recepito da tutti;
28) Le derive olimpiche di interesse federale, le derive monotipo, le imbarcazioni per le quali la Sezione Vela svolga attività formativa, agonistica e pre-agonistica, purchè di lunghezza f.t. non superiore a mt 5 (cinque), ed i relativi carrelli di alaggio/trasporto, di proprietà di Soci agonisti e pre-agonisti (o se minorenni degli esercenti la potestà parentale) purchè abitualmente impegnati in detta attività, potranno usufruire dei seguenti spazi per il ricovero e la sosta:
- le imbarcazioni con i relativi carrelli di alaggio (tenuti in condizioni di efficienza e funzionalità) devono sostare nel piazzale collocato al di fuori del c.d. locale hangar (ex canottieri), ovvero in quegli spazi che di volta in volta la Sezione Vela destinerà ad esse.
- i carrelli stradali potranno essere collocati nel cortile interno della sede sociale lungo il perimetro di cinta posto a confine con la retrostante Mole Vanvitelliana. Il contributo per l’autorizzazione annuale alla sosta è pari:
- ad €. 25,00 (venticinque) per le derive ad equipaggio singolo;
- ad €. 50,00 (cinquanta) per le derive ad equipaggio doppio;
- ad €. 100,00 (cento) per i carrelli stradali.
I proprietari (se minorenni l’esercente la potestà parentale)